Antiriciclaggio, verifiche ampie

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altI chiarimenti della Banca d'Italia da utilizzare nelle procedure per la voluntary disclosure

Potranno essere anche più di quattro i titolari effettivi ai fini antiriciclaggio; mentre in precedenza era considerato titolare effettivo di un rapporto finanziario (come ad esempio un conto corrente o un pacchetto azionario) chi ne deteneva il 25% più uno della proprietà, 

adesso banche, intermediari e professionisti dovranno considerare titolare effettivo chi in ultima istanza, possieda o eserciti il controllo diretto o indiretto sul cliente. Lo precisa la Banca d'Italia nel documento diffuso ieri sul suo sito internet a proposito dell'applicazione del provvedimento del 3 aprile 2013 recante norme in materia di adeguata verifica della clientela. Il chiarimento assume un particolare rilievo anche in relazione a quanto previsto dalla nuova normativa sul monitoraggio fiscale e dal decreto 4/2014 sulla voluntary disclosure pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale 23/2014, che fa rinvio proprio alla nozione di titolare effettivo ai fini antiriciclaggio anche per individuare i possibili destinatari delle nuove disposizioni. Ma vediamo gli altri chiarimenti.
I rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente dovranno essere prudentemente valutati, alla luce del complesso delle informazioni disponibili e in conformità ai principi dell'approccio in base al rischio.
Banca d'Italia suggerisce a banche, fiduciarie e intermediari che potranno avere (anche in relazione all'avvio del programma di voluntary disclosure) rapporti con banche di Stati esteri di effettuare una attenta valutazione della qualità del sistema di vigilanza antiriciclaggio in vigore nel rispetto Paese, in particolare se extracomunitario.
Sarà premiale, da questo punto di vista, l'inclusione o meno dello Stato nelle liste predisposte dal Gafi (gruppo di azione finanziaria), dal Moneyval (il gruppo del consiglio d'Europa sull'antiriciclaggio).
La stessa Autorità precisa poi che nessun obbligo di identificazione va posto in essere per l'esibitore/nuncius, figura spesso presente nei rapporti che la banca intrattiene con aziende clienti.
Viene inoltre chiarito che nei rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive (si pensi alla società sottoposta a procedura concorsuale), il cliente della banca rimane la società e non l'Autorità giudiziaria.
Precisato anche un altro importante aspetto ovvero quello relativo alla effettiva portata della definizione di Politico Italiano Locale: l'apertura di rapporti con politici italiani locali può avvenire, secondo Banca d'Italia, anche senza l'autorizzazione del direttore della Banca. Sul punto, l'Autorità di vigilanza, ha però previsto che spetterà, comunque, agli intermediari valutare, nell'ambito di un approccio basato sul rischio, l'opportunità di estendere, in via volontaria, il regime previsto per i politici «residenti» o locali anche a categorie di soggetti che, pur non compresi nell'elenco di cui all'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio, presentino analoghe caratteristiche di esposizione al rischio di corruzione e di riciclaggio.
Importante anche il chiarimento concernente l'individuazione dei titolari effettivi che, ricorda Banca d'Italia, potranno essere anche più di quattro. Sul punto l'Autorità di via Nazionale, scrive che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente. Viene però, come detto, precisato che la nozione di controllo contenuta nell'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l'art. 2359 del codice civile quanto l'art. 93 del Tuf. In tale contesto, la soglia del 25% più uno del capitale rappresenta, per Banca d'Italia, solo un caso al ricorrere del quale il controllo è presunto ex lege. Ne discende che i titolari effettivi ben possono essere in numero superiore a quattro ove l'intermediario, all'esito dei controlli effettuati in sede di adeguata verifica del cliente, identifichi in più di quattro persone fisiche i controllanti della persona giuridica cliente.
Vengono inoltre introdotte regole specifiche per le fiduciarie di gruppi bancari. In tali casi spetterà agli intermediari, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, individuare le soluzioni organizzative e procedurali più idonee per conciliare le esigenze di circolarità informativa (comunicazioni varie alla Capogruppo Bancaria, ai sindaci, ecc.) con quelle di riservatezza.


Fonte ItaliaOggi