Statuto

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Art. 1 - A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita per espressa volontà e deliberazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara una Fondazione denominata “Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico”.
Art. 2 - La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, attualmente in Pescara, Via Rieti n. 45, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 3).
Art. 3 - La Fondazione non ha scopo di lucro.Essa ha per scopo l’attuazione di iniziative del più alto interesse culturale per la promozione e la valorizzazione dell’attività professionale, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli aspiranti Dottori Commercialisti. Essa ha altresì per scopo l’attuazione di iniziative culturali nei campi di interesse delle professioni intellettuali, con particolare riferimento a quelle giuridico-economiche. A tal fine potrà:
- organizzare convegni, corsi, seminari, scuole di preparazione, formazione e perfezionamento su argomenti indicati nei punti precedenti;
- organizzare e realizzare corsi di studi e di formazione professionale, con particolare riferimento alla Formazione Professionale Continua su apposito incarico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara e della Federazione Regionale degli Ordini;
- acquisire i requisiti per l'accreditamento come Ente Formatore per Conciliatori e chiedere l'iscrizione al Registro dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione di cui al D.Lgs. del 04/03/2010 n. 28;
- costituire un Organismo per la gestione amministrata di tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria con particolare riferimento all’Arbitrato ed alla Mediazione;
- iscrivere tale organismo nel Registro previsto, ai sensi e per gli effetti della Legge 19 giugno 2009 n. 69 e del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
- fornire servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo, insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero, adeguandosi, per quanto riguarda la conciliazione societaria, a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia con i D.M. 222 e 223/2004 e successive modificazioni;
- organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (riviste, giornali, libri, atti di convegni in forma scritta ed audiovisiva) anche attraverso la concessione di contributi a terzi organizzatori;
- promuovere, realizzare e diffondere procedure informatiche di tipo professionale, anche attraverso terzi;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie giuridico-economiche in base ad un apposito regolamento da emanarsi da parte del Consiglio di Amministrazione;
- sostenere con finanziamenti l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi giuridico-economici;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
- acquisire mobili, attrezzature, immobili utili per il raggiungimento degli scopi per cui è stata costituita. Inoltre potrà partecipare e, ove necessario, acquisire partecipazioni in altre fondazioni e/o associazioni, consorzi o federazioni di fondazioni, di interesse regionale e/o nazionale, aventi gli stessi scopi o scopi analoghi o similari.” 
Inoltre potrà partecipare e, ove necessario, acquisire partecipazioni in altre fondazioni e/o associazioni, consorzi e/o federazione di fondazioni, di interesse regionale e/o nazionale, aventi lo stesso scopo o scopo analogo o similare 
Art. 4 - La Fondazione opera in ambito nazionale;
Art. 5 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione di fondi che l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara delibererà di versare. Il Patrimonio iniziale viene stabilito e versato in Euro 12,591,42. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed interesse al conseguimento delle finalità della Fondazione. Tale patrimonio potrà altresì essere alimentato da contributi da parte di Enti pubblici, Istituti di Credito, aziende e privati, anche tramite sponsorizzazioni di specifiche attività poste in essere dalla Fondazione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio e con i proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall’art. 3. Il Consiglio di Amministrazione curerà gli investimenti, le spese ordinarie e la gestione della liquidità, provvederà all’investimento del denaro che dovesse risultare temporaneamente eccedente rispetto alle necessità occorrenti per il raggiungimento dello scopo, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Art. 6 - Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori;
Potranno, inoltre, essere formati i seguenti organismi:
- il Comitato Borse di Studio;
- il Comitato scientifico;
- il Comitato rapporti istituzionali.
I componenti dei suddetti organi durano in carica tre anni, o il maggiore o minor tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell’Ordine e quindi la nomina e la scadenza di quest’ultimo comporta la nomina e la scadenza degli Organi della Fondazione, e sono rieleggibili. La eventuale prorogatio del Consiglio dell’Ordine per un qualsiasi motivo determina automaticamente la prorogatio degli organi della Fondazione. Quando durante il periodo del mandato i componenti dei suddetti organi cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli enti od organismi preposti alla loro nomina provvederanno alla loro sostituzione: i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti.
Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a quindici, nominati dal Consiglio dell’Ordine ed Esperti Contabili di Pescara e scelti tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, i quali costituiscono la maggioranza , e tra persone meritevoli e rappresentative di funzioni collegate a quella di Dottore Commercialista indipendentemente dalla provenienza e comunque attinenti a quelle di promozione della cultura giuridico- economica.
Il numero dei consiglieri sarà stabilito all’atto della nomina dal Consiglio dell’Ordine, che ha la facoltà di aumentare, in qualsiasi momento, il numero dei consiglieri, nel rispetto del numero massimo stabilito nel presente articolo. Il Consiglio ha altresì la facoltà di ridurre il numero dei componenti, senza obbligo di reintegro, nel solo caso di dimissioni volontarie oltrechè nei casi di decadenza espressamente previsti dalla Legge, rispettando sempre il numero minimo previsto nel presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione come sopra formato nomina, su designazione del Consiglio dell’Ordine ed Esperti Contabili di Pescara, il Presidente.
Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, potranno essere nominati, regolandone le funzioni, uno o più Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.
Art. 8 - Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatte salve le prerogative che il presente Statuto riservi ad altro organismo.
In particolare ed a titolo esemplificativo, Il Consiglio di Amministrazione:
a) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico; 
b) delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla Legge;
c) stabilisce i programmi della Fondazione;
d) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
e)  predispone eventuali regolamenti interni;
f)  nomina i membri del Comitato Esecutivo;
g)  nomina i membri dei Comitati eventualmente costituiti;
h)  approva entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Conto Preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di Marzo il Conto Consuntivo dell’anno precedente.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e può avvalersi di esperti e di professionisti e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
Art. 9 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal componente più anziano, almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito per posta ordinaria o elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.
Il Consiglio può inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, con votazione palese.
Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. In sua assenza, la sua funzione verrà assolta dal Vice- Presidente, se nominato, altrimenti dal componente più anziano presente. In assenza del Segretario la sua funzione verrà svolta da un componente designato a maggioranza dai presenti. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull’apposito libro debitamente vidimato; tali verbali verranno redatti da un Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.
Art. 10 - Il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da cinque membri , e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da quattro membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i i suoi componenti. Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, se nominati, sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo cura la gestione delle attività delegate dal Consiglio di Amministrazione. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal VicePresidente o dal membro più anziano.
Art. 11 - Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando due dei suoi membri ne facciano richiesta scritta. La convocazione è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, con invito scritto inviato almeno tre giorni prima della riunione con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma, telefax o e-mail inviato almeno 24 ore prima della riunione.
Art. 12 – Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono . Le delibere sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13 – I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio.
Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dal Consiglio dell’Ordine, è composto da tre membri, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio dell’Ordine che lo ha nominato, ed i suoi componenti, scelti tra gli iscritti all’Ordine, sono rieleggibili. Il Collegio controlla la contabilità e la gestione finanziaria, effettua verifiche di cassa e relaziona sui bilanci preventivi e consuntivi. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. L’incarico è gratuito.
Art. 15 – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l’1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
Art. 16 - In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione e di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati e i suoi averi saranno destinati a Borse di Studio che verranno assegnate secondo le determinazioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori, che agiranno sotto il controllo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara.